Operazioni doganali

Di seguito richiamiamo i più frequenti tipi di operazioni/ regimi doganali, per ciascuno dei quali evidenziamo caratteristiche, problematiche ed opportunità per l'operatore.
Siamo a Vostra disposizione per approfondire ogni singolo aspetto, riducendo al minimo costi e difficoltà connessi all'implementazione.

Esportazione definitiva

Si definisce tale quando comporta la cessione ed il trasporto di beni fuori dal territorio comunitario.

Trattasi di "operazione non imponibile IVA" ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del DPR 633/72. La non imponibilità IVA sussiste solo se si è in grado di provare l'avvenuta esportazione della merce, ossia si deve disporre dell'originale della parte 3 della dichiarazione doganale resa vistata sul retro dalla polizia di frontiera al confine comunitario.

In caso di smarrimento o mancato rientro della bolletta doganale, la circolare 75/D emessa dall'Agenzia delle Dogane l' 11 dicembre 2002 prevede per l'esportatore la possibilità di mettersi in regola, richiedendo alla dogana competente un duplicato con l'attestazione sul retro di avvenuta esportazione.

Ricordiamo che le cessioni all'esportazione a titolo oneroso - così come le cessioni intracomunitarie - fatte salve poche eccezioni concorrono alla formazione del plafond IVA, fornendo all'esportatore abituale la possibilità di acquistare beni o servizi o importare nell'anno fiscale successivo in esenzione di imposta sul valore aggiunto, secondo le regole e nei limiti stabiliti per legge (dichiarazione di intento).

Richiamiamo infine l'attenzione su un concetto spesso sottovalutato in sede di esportazione: l'origine della merce.

Per approfondimenti si rimanda alla parte del sito relativa all'importazione definitiva.

Qui ci limitiamo a segnalare che, per accordi tra la U.E. (Unione Europea) ed alcuni Paesi Terzi per merci di specifiche origini o di origine CEE, è possibile richiedere in sede di operazione doganale di esportazione l'emissione del certificato di origine EUR 1 - ovvero certificare l'origine in fattura - fatto che in genere consente una riduzione dei tributi da assolvere nel paese di importazione.

Il nostro studio Vi offre tutta la sua assistenza: aiutiamo nella scelta del trasportatore, dichiariamo la merce per l'esportazione, rendiamo le dichiarazioni doganali vistate che ci pervengono dai valichi di frontiera comunitari.

In caso di smarrimento, Vi assistiamo nel regolarizzare la vostra posizione, segnalandovi dati e documenti necessari a tal fine, presentando per vostro ordine e conto le opportune istanze alla dogana di competenza.

Siamo a disposizione per segnalarvi le forme previste per la dichiarazione dell'origine, quella da apporre comunque sulla fattura di vendita ovvero da richiedere al fornitore - anche intracomunitario o nazionale - su quella di acquisto.

Vi aiutiamo ad individuare l'esatta origine di quei prodotti che siano il risultato di assemblaggi, lavorazioni e/o trasformazioni anche di beni di origine terza.

Importazione definitiva (Immissione in libera pratica/immissione in consumo)

L'immissione in libera pratica si ha a seguito dell'introduzione nel territorio doganale comunitario di merce proveniente da paesi terzi ed al pagamento in dogana dei tributi previsti dalla tariffa doganale europea (dazi, dazi antidumping, ecc.). Con il pagamento dell'IVA, in genere effettuato contestualmente al primo in dogana, si perfeziona l'importazione definitiva o immissione in consumo nello stato.

In questo ambito risulta fondamentale dichiarare correttamente il valore e l'origine della merce, che insieme alla classificazione doganale sono il primo oggetto di controllo da parte della dogana e della guardia di finanza.

Le regole per determinare il valore imponibile, cui applicare i diritti di confine e l'IVA all'importazione, rivestono grande importanza.

Secondo la regola principale si assume come valore in dogana il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione in ambito comunitario. Il valore in questione è giudicato equo, uniforme e neutro se sono rispettate le condizioni di cui all'art. 29 del codice doganale comunitario
"... non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che: - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
- limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
- non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,
b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare,
c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica e d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali;...
.... il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. ..."

Quando non sia possibile risalire al valore corretto in base alla regola generale, il codice doganale comunitario prevede altri 5 metodi alternativi contenuti negli artt. 30 e 31e precisamente considerando: "a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; il valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori; d) il valore calcolato, eguale alla somma: del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate; di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità; - del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) ..." o infine (e) ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali.

L'origine della merce è doganalmente un concetto piuttosto complesso cui bisogna prestare molta attenzione.

Dall'origine dipendono l'entità dei diritti da pagare, l'applicazione di misure di ritorsione quali i dazi antidumping e di altri vincoli all'importazione.

In linea generale un prodotto è originario di un determinato paese quando è stato interamente ottenuto in loco (prodotti minerali, animali vivi, ecc.), oppure vi ha subito "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

Non è facile chiarire il concetto di "ultima trasformazione o lavorazione sostanziale", laddove si utilizzino merci di diverse origini per la realizzazione del prodotto finale. Si rimanda a tal fine alla consultazione delle disposizioni di applicazione (artt. Da 36 a 65) e degli allegati n. 10 e n.11 del Codice Doganale Comunitario.

La nozione fin qui vista corrisponde al concetto di "origine non preferenziale" della merce.
Ci sono poi Paesi e gruppi di Paesi terzi con i quali la Comunità Europea ha concluso degli accordi uni- o bi-laterali; la merce originaria dei paesi accorddisti può usufruire all'importazione di riduzioni daziarie, grazie all'emissione nel Paese esportatore del certificato di origine mod. EUR1 o il modulo A. Naturalmente, esistono regole specifiche che stabiliscono le condizioni alle quali i prodotti acquisiscono l' "origine preferenziale". Dette regole sono contenute nei singoli accordi e, per i Paesi in Via di Sviluppo ai quali la Comunità ha accordato autonomamente le Preferenze Tariffarie Generalizzate, negli artt. da 66 a 123 delle disposizioni di applicazione e negli allegati n. 14 e n. 15 del Codice Doganale Comunitario.

Temporanea importazione (perfezionamento attivo/ Ammissione temporanea)

Con l'espressione generica "temporanea importazione", l'operatore intende l'introduzione temporanea di beni da sottoporre ad operazioni di varia natura (lavorazione, riparazione..) o semplicemente per la partecipazione a fiere, per usi dimostrativi, prove e via dicendo.

La merce è destinata a ritornare all'estero e pertanto non è richiesto l'assolvimento dei diritti doganali, che devono comunque essere garantiti in appropriata forma (deposito in contanti / assegno circolare o fidejussione).

Per usufruire di detto regime bisogna ottenere specifica autorizzazione da parte della Circoscrizione Doganale competente in base alla sede della ditta.

Il vantaggio di questo regime è immediato e consiste nel non pagare i diritti all'importazione.
Di contro ci sono precisi dati da fornire e procedure da seguire.

L'assistenza del nostro studio

  • richiediamo in nome e per conto vostro l'autorizzazione alla temporanea importazione;
  • Vi aiutiamo nel predisporre l'eventuale fidejussione, anche con collaborazione diretta con assicurazioni o istituti di credito;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce per la temporanea importazione;
  • Segnaliamo gli accorgimenti necessari nella gestione e nella movimentazione della merce;
  • Vi assistiamo nella tenuta dei registri e per la rendicontazione all'Amministrazione Doganale;
  • Predisponiamo e presentiamo eventuale istanza di proroga dell'autorizzazione;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce per la riesportazione;
  • Svincoliamo il deposito o la fidejussione.

Trasformazione sotto controllo doganale

Detto regime si applica a merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci. Si applica anche a merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro importazione definitiva nella Comunità.

Bisogna ottenere specifica autorizzazione da parte della Circoscrizione Doganale competente in base alla sede della ditta.

L'assistenza del nostro studio

  • richiediamo in nome e per conto vostro l'autorizzazione alla trasformazione;
  • Vi aiutiamo nel predisporre l'eventuale fidejussione, anche in collaborazione diretta con assicurazioni o istituti di credito;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce;
  • Segnaliamo gli accorgimenti necessari nella gestione e nella movimentazione della merce;
  • Vi assistiamo nella tenuta dei registri e per la rendicontazione all'amministrazione doganale;
  • Predisponiamo e presentiamo eventuale istanza di proroga dell'autorizzazione;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce per l' importazione definitiva;
  • Svincoliamo il deposito o la fidejussione.

Temporanea esportazione (perfezionamento passivo/ traffico internazionale)

Con l'espressione generica "temporanea esportazione", l'operatore intende l'invio temporaneo in paesi terzi di beni da sottoporre ad operazioni di varia natura (lavorazione, riparazione..) o semplicemente per la partecipazione a fiere, per usi dimostrativi, prove e via dicendo.

Bisogna ottenere specifica autorizzazione da parte della circoscrizione doganale competente in base alla sede della ditta.

Ricorrendo a tale regime è possibile reimportare la merce assolvendo i diritti doganali solo sul valore aggiunto (es.compenso di lavorazione), non anche sul valore della merce esportata. Di contro ci sono precisi dati da fornire e procedure da seguire.

L'assistenza del nostro studio

  • richiediamo in nome e per conto vostro l'autorizzazione all'esportazione in temporanea;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce per l'operazione doganale;
  • Predisponiamo e presentiamo eventuale istanza di proroga dell'autorizzazione;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce per la re-importazione.

In alternativa si può ricorrere all'esportazione in via definitiva, facendo scortare la merce non da fattura ancorchè proforma, ma dalla cosidetta "lista valorizzata" :in sede di rientro della merce l'operatore è tenuto all'assolvimento dei diritti doganali.

Ancora in alternativa, solo per merci ed utilizzi specifici (es. materiale professionale, merci da esporre in fiera, materiale pedagogico o scientifico, campioni, film cinematografici..) è possibile esportare temporaneamente presentando in dogana il "CARNET ATA". Trattasi di documento rilasciato dalla Camera di Commercio dietro presentazione di apposite istanza e fideiussione. In questi ultimi 2 casi non è necessaria alcuna autorizzazione doganale.

L'assistenza del nostro studio

  • Interveniamo presso la Camera di Commercio e la compagnia assicurativa per il rilascio dei documenti;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce per l'operazione doganale;
  • Presentiamo in dogana documenti e merce per la re-importazione.

Il regime del "deposito doganale"

Il regime del "deposito doganale" consente di immagazzinare le merci di provenienza extra-CEE, senza che siano assolti i diritti doganali in importazione.

Serve naturalmente un "deposito", ossia un luogo dove ricoverare le merci, che può essere pubblico (ad esempio quello gestito direttamente dall'autorità doganale) o privato, quest'ultimo autorizzato dal direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, previa costituzione di apposita garanzia dei diritti gravanti sulla merce da depositare.

Il ricorso al deposito doganale offre i seguenti vantaggi:

  • Non sostenere i diritti doganali all'importazione per merce che si intende rispedire all'estero;
  • Acquistare in momenti economicamente convenienti e rinviare il pagamento dei diritti doganali al momento dell'effettiva messa in consumo
  • Gli operatori autorizzati al "deposito doganale" possono anche gestire il "deposito IVA", in cui è possibile introdurre beni comunitari o nazionali senza il pagamento dell'IVA.

Inoltre è possibile "manipolare" la merce giacente per assicurarne la conservazione e/o migliorarne la presentazione e la qualità commerciale (cambio imballi , etichette, ecc.)

Di contro, come già detto, l'esercizio del deposito doganale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità doganale, che rimane l'organo di sorveglianza e controllo e stabilisce le condizioni di gestione del deposito stesso, con particolare riguardo alla contabilità di magazzino.

Il nostro studio Vi assiste nella richiesta di un eventuale deposito doganale/IVA presso la Vostra sede.

Vi segnaliamo modalità e costi di ottenimento dell'autorizzazione, sistemiamo con Voi la procedura di gestione del magazzino, controlliamo che nel tempo l'operatività sia corretta.